venerdì 1 ottobre 2010

LEGGI E DECRETI SULL ECOMMERCE

Tutto ciò che occorre sapere per avviare un'attività di e-commerce. La comunicazione di avvio, le norme che regolano la vendita, il diritto di recesso. Un valido aiuto per muovere i primi passi in internet, nella giusta direzione.

L’e-commerce è sottoposto ad alcuni vincoli giuridici che devono essere osservati diligentemente.
Innanzitutto, occorre seguire le prescrizioni indicate dal decreto legislativo 1 marzo 1998, n. 114, infatti, l’articolo 18 prevedendo la "vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione", comprende tutte le ipotesi di vendita al dettaglio attraverso un sito Internet.
La norma precisa che, per avviare l’attività di commercio via internet, si deve dare comunicazione preventiva (Modello COM6) al Comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o nel quale è fissata la sede legale, se persona giuridica.
Trascorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del comune, qualora non sia pervenuto parere ostativo, l’attività può essere iniziata, sulla base del c.d silenzio assenso.

I CONTRATTI
Particolare attenzione si deve porre, poi, alle norme che disciplinano i contratti necessari per svolgere la nuova attività di commercio elettronico e alle implicazioni legali che ne conseguono.
L'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n 59 
attribuisce valore legale ad ogni effetto ai documenti, agli atti, ai dati, ai contratti formati dai privati e dalla pubblica amministrazione mediante strumenti informatici, trasmessi per via telematica e redatti con formalità previste dal regolamento attuativo della stessa legge.
In attuazione della legge 59/97, infatti, è stato emanato il D.P.R. 10 novembre 1997 n. 513 denominato Regolamento, contenente i criteri e le modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti informatici.
L'articolo 11 di tale regolamento indica i criteri giuridici oggettivi che dovranno possedere i documenti informatici e le modalità a cui i contratti di compravendita dovranno essere sottoposti: " I contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica mediante l'uso della firma digitale secondo le disposizioni del presente regolamento sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge"; e il comma 2 stabilisce che " ai contratti indicati al comma 1 si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50".

Affinchè ai contratti telematici sia riconosciuta validità giuridica, occorre:
Che al cliente venga consentito di utilizzare il sistema solo in modalità dimostrativa, così da non compiere inavvertitamente operazioni che lo potrebbero giuridicamente vincolare;
Che sia prevista su ogni pagina visualizzata la possibilità di abbandonare la stipulazione e di cancellare i dati fino a quel momento inseriti;
Fare in modo che il cliente dia inequivocabilmente il proprio consenso;
Accertarsi dell’identità del cliente.
Il contratto on-line si considera concluso quando il destinatario del servizio ha ricevuto dal fornitore, per via elettronica, l’avviso di ricevimento (cioè la ricevuta di ritorno) dell’accettazione dell’ordine.
PRESCRIZIONI E DIVIETI
Per quanto riguarda le prescrizione e i divieti cui è tenuto l’aspirante venditore in rete occorre fare riferimento congiunto ai decreti legislativi 50/1992, 114/98 e 185/1999.  Il D. Lgs. 15/1/1992 n. 50, in attuazione della direttiva 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali e il D.lgs 22/5/99 n 185, in attuazione della direttiva 97/7/CE, relativa alla tutela dei consumatori in materia di contratti stipulati a distanza, sono certamente da applicarsi a quelle "forme particolari di vendita", tra cui sono compresi i contratti stipulati mediante l'uso di strumenti informatici e telematici; infatti, lo stesso decreto 114/98 stabilisce l’estensione al commercio via internet delle disposizioni previste dal decreto legislativo 50/92, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali. Il decreto del 1998, inoltre vieta l'invio di prodotti al consumatore, se non a seguito di specifica richiesta, consentendo, però, l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, purché non comportino spese o vincoli per il consumatore.
I TEMPI DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI ED IL DIRITTO DI RECESSO
I decreti legislativi 50/92 e 185/99 prevedono particolari oneri informativi a carico del venditore e la possibilità per il compratore di esercitare il diritto di recesso senza alcuna penalità e senza dover fornire spiegazioni. In particolare, secondo il D. Lgs. 185/99 il venditore dovrà assolvere a precisi obblighi di informativa nei confronti del consumatore "in tempo utile e comunque prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza", riguardanti l'identità del fornitore (incluso il suo indirizzo geografico), le caratteristiche essenziali del prodotto o del servizio, le modalità di consegna e impiego, il tipo di pagamento e il prezzo comprensivo di tasse, le imposte e le spese di consegna, la durata della validità dell'offerta e del prezzo e altri dettagli.
Inoltre dovrà fare in modo che il consumatore, entro il momento dell'esecuzione del contratto, riceva la conferma per iscritto (o su altro supporto duraturo a disposizione e accessibile da parte del consumatore) di tutte le informazioni. Per quanto riguarda l'esecuzione dell'ordine, salvo diverso accordo tra le parti, il fornitore deve eseguire l'ordinazione entro 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso la richiesta, mentre i termini utili per poter esercitare il diritto di recesso è di dieci giorni.
LA SCELTA DEL FORO COMPETENTE
La competenza territoriale per le controversie sui contratti e-commerce è del giudice civile "del luogo di residenza o del domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello stato". I contratti stipulati via internet presentano tuttavia la difficoltà dell’identificazione del domicilio "tradizionale", che potrebbe essere in qualsiasi parte del mondo. Non ha senso fare riferimento al computer sul quale risiede il sito come luogo di residenza, né all’indirizzo elettronico attivato presso un provider. Per stabilire la competenza territoriale, in caso di controversie, è necessario fare riferimento al domicilio e alla residenza fisica del consumatore.

tratto da : webimprese.com

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